Riconoscimento Europeo

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2007 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2007

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salame Cremona (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo e quarto comma, considerando quanto segue:

  1. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione, presentata dall’Italia, della denominazione «Salame Cremona» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
  2. La Germania e i Paesi Bassi hanno dichiarato di opporsi alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Nelle dichiarazioni di opposizione Germania e Paesi Bassi affermano che le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 non sono soddisfatte. In particolare, la Germania ritiene che non sia dimostrato il legame tra il prodotto e la regione. I Paesi Bassi ritengono da un lato che il legame tra la zona geografica (di produzione) descritta e la denominazione «Salame Cremona» non sia sufficientemente dimostrato, dall’altro che, in assenza di ulteriori requisiti, la limitazione dell’origine delle carni suine in quanto materia prima all’Italia centro-settentrionale (o persino alla zona geografica di cui al punto 4.3) va considerata esclusivamente una barriera commerciale. Infine, il punto 4.5 non spiega in che modo l’obbligo di effettuare i procedimenti di produzione, confezionamento e porzionamento del «Salame Cremona» esclusivamente nella zona di produzione contribuisca al controllo e alla tracciabilità nonché alla conservazione delle caratteristiche qualitative del prodotto.
  3. Con lettera del 2 marzo 2006 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
  4. Poiché l’Italia, la Germania e i Paesi Bassi non hanno raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.
  5. A seguito di consultazioni tra l’Italia, i Paesi Bassi e la Germania sono state apportate delle precisazioni al disciplinare di produzione della denominazione in oggetto. In risposta alla critica avanzata da Germania e Paesi Bassi, il legame tra il prodotto e la regione è stato chiaramente identificato come basato sulla reputazione. In risposta alla seconda critica mossa dai Paesi Bassi, la limitazione relativa alle regioni di provenienza della materia prima è stata eliminata e sono state apportate delle precisazioni in merito alle specificità delle condizioni di allevamento e di alimentazione dei suini e all’influenza di tali elementi sulle caratteristiche del prodotto finale. Infine, le autorità italiane hanno giustificato l’obbligo di porzionamento e di confezionamento nella zona per ragioni di controllo affermando inoltre che se il salame dovesse subire un trattamento termico per il trasporto ed il successivo affettamento «a distanza di tempo e di luogo» ne verrebbero alterate le caratteristiche organolettiche. Le autorità olandesi hanno comunicato di accettare tali spiegazioni a condizione che fossero integrate nella domanda di registrazione, come è avvenuto.
  6. È opinione della Commissione che la nuova versione del disciplinare rispetti pienamente i requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006.
  7. Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere scritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».
  8. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato I del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

Scarica il pdf del Regolamento (Ce) n. 1362/2007

parallax background