Statuto

Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopi

Denominazione, sede, durata e scopi.

Art.1 – A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall’art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un consorzio volontario, che assume la denominazione “Consorzio di Tutela del Salame Cremona” (d’ora in poi “Consorzio”), con sede in Cremona.

Art.2 – Ai fini del presente Statuto, per “Salame Cremona” si intende la IGP registrata con Regolamento (UE) n. 1362 del 23 novembre 2007, certificato come tale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di Produzione registrato ai sensi della normativa sopra indicata”.

Art.3 – La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall’Assemblea Straordinaria.

Art.4 – Per "Salame Cremona" si intende il prodotto commercializzato con le caratteristiche dettate dal relativo disciplinare di produzione, le cui fasi di preparazione hanno luogo nel territorio individuato dallo stesso disciplinare. Per contraddistinguere tale prodotto, il Consorzio potrà prevedere l'utilizzo, da parte dei consorziati di un marchio collettivo del prodotto, al fine della registrazione ed utilizzazione dello stesso, come elemento distintivo della produzione dei consorziati conforme al disciplinare. Le caratteristiche e modalità di presentazione del marchio potranno essere fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art.5 – Il Consorzio si pone quale scopo la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi al prodotto Salame Cremona, anche mediante la realizzazione di attività idonee allo sviluppo dell’informazione e dell’educazione alimentare del prodotto tutelato.
In particolare il Consorzio ha lo scopo di:

  1. promuovere l’applicazione del disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP “Salame Cremona”;
  2. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
  3. tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP “Salame Cremona” anche attraverso l’informazione del consumatore;
  4. avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP “Salame Cremona”;
  5. promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. modifiche;
  6. costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile (qualora adottato);
  7. conseguire ed espletare l’incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l’esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall’ordinamento vigente;
  8. tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all’Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse la dicitura “Salame Cremona”, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della IGP “Salame Cremona”, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l’acquirente od il consumatore;
  9. estendere in Italia e all’estero la conoscenza la diffusione della IGP “Salame Cremona”, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
  10. operare la scelta dell’organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006, e assicurare l’applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;
  11. collabora nell’attività di vigilanza con l’ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell’attività di vigilanza.

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.
Inoltre il Consorzio nell’ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell’interesse dei consorziati:

  1. Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente la vendita e l’esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all’affermazione della IGP “Salame Cremona”;
  2. Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
  3. Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;
  4. Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP “Salame Cremona” o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza;
  5. Intraprendere qualsiasi iniziativa nell’interesse dei consorziati.
Titolo II - Consorziati

Art.6 – Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste dall’art. 2, lett. f), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414, per la “filiera preparazione di carni, ossia:

fb1) imprese di lavorazione;
fb2) porzionatori e confezionatori.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall’art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato all’art. 3 e art. 4, lett. f) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all’Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione”.

Ai soggetti diversi dalle imprese di lavorazione è consentito l’accesso al Consorzio anche in maniera associata, su espressa delega scritta dei singoli soggetti interessati. Non è necessaria la delega per le cooperative di primo grado.

I singoli soggetti o le loro Associazioni devono inoltrare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro 90 giorni, allegando copia dello statuto, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, dell’impegno firmato a rispettare lo Statuto e tutte le delibere consortili e delle eventuali deleghe dei singoli interessati.

L’accoglimento o la reiezione, che dovrà sempre essere motivata, della domanda di ammissione sono comunicati all’interessato con lettera raccomandata o a mezzo fax entro 30 giorni dalla decisione.

In caso di rigetto della domanda, l’interessato può fare opposizione inoltrando ricorso al Collegio Arbitrale di cui all’art. 23 del presente Statuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

I Consorziati, singoli o collettivi, sono rappresentati, ai fini del presente Statuto, dal rispettivo legale rappresentante o da procuratore munito del più ampio mandato.

Art.7 – La qualità di consorziato si perde:

  1. per cessazione dell'attività dell'impresa;
  2. per recesso, da presentarsi tramite lettera raccomandata da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno sei mesi. Il consorziato receduto rimane comunque vincolato dalle delibere finanziarie già assunte per l’anno in corso dal consorzio;
  3. per decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che ha perduto i requisiti previsti per l'ammissione o è stato dichiarato fallito;
  4. per esclusione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, quando il consorziato sia incorso in gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge e dallo statuto e qualora abbia recato grave nocumento al Consorzio;

La perdita della qualità di consorziato non lo esime dagli obblighi di competenza per l'esercizio in corso.

Art.8 – I consorziati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, le delibere adottate dagli organi consortili, le direttive operative e di funzionamento ed i regolamenti del Consorzio.

In particolare i consorziati si obbligano a:

  1. versare la quota di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione;
  2. versare i contributi richiesti ai sensi dello Statuto;
  3. non richiedere, per nessuna ragione, nemmeno in caso di recesso, la divisione del fondo consortile per la durata del Consorzio;
  4. comunicare per iscritto al Consorzio ogni variazione della propria ragione sociale o denominazione, sede legale ed operativa, nonché dei soggetti autorizzati a rappresentarli;
  5. sottoporre esclusivamente al collegio arbitrale di cui al successivo art. 23 le controversie in ordine all’interpretazione e/o applicazione del presente Statuto.

Art.9 – I consorziati hanno diritto:

  1. all’elettorato attivo e passivo e a tutte le prerogative previste dal presente Statuto;
  2. di dichiarare la loro appartenenza al “Consorzio di Tutela del Salame Cremona”;
  3. di utilizzare il marchio consortile nel rispetto della regolamentazione del Consorzio;
  4. di ottenere attestazioni e certificazioni attinenti l’oggetto sociale.
Titolo III - Quote di ammissione e contributi

Art.10 – A seguito del ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione al Consorzio, entro 60 (sessanta) giorni l’interessato deve provvedere al versamento della quota di ammissione.

La quota di ammissione al Consorzio è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Per la realizzazione delle attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione stabilisce ogni anno i contributi, differenziati per le diverse categorie rappresentate, da porre a carico dei consorziati e, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, di tutte le imprese di lavorazione iscritte al sistema di controllo anche non consorziate, prescrivendone le modalità, nel rispetto delle vigenti disposizioni e secondo i seguenti principi:

  1. i contributi sono determinati sulla base di tariffe da applicarsi sulla base della quantità di prodotto sottoposta a controllo e/o certificato come IGP dall’apposito organismo terzo;
  2. i contributi totali delle diverse categorie non possono superare le percentuali di rappresentanza delle categorie stesse, facenti parte della filiera produttiva, aderenti al Consorzio. Sono posti a carico di tutte le imprese di lavorazione le quote eventualmente non coperte;
  3. il mancato pagamento dei contributi o il ritardo superiore a sei mesi determinerà a carico di chiunque avete diritto l’immediata sospensione del diritto di utilizzazione del marchio consortile, che riprenderà al momento dell’integrale adempimento;
  4. il Consiglio di Amministrazione può procedere all’esclusione del consorziato che ritardi il versamento dei contributi, qualora il ritardo sia reiterato o si protragga per oltre 12 (dodici) mesi, nonché attivare l’Autorità di controllo per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Allo scopo di determinare i contributi di cui al precedente punto 3, il Consorzio dovrà venire in possesso dei dati relativi alle quantità sottoposte a controllo e/o certificate IGP dall’apposito organismo terzo. Tali informazioni, che verranno fornite dall’organismo di controllo, non potranno per nessun motivo essere comunicate a terzi senza il consenso scritto del consorziato.

Titolo IV - Organi consortili

Art.11 - Gli organi consortili sono:

  1. l’Assemblea dei consorziati;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente del Consorzio;
  4. il Collegio Sindacale.

Le modalità di funzionamento, di costituzione e di nomina degli organi sociali verranno definite in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della IGP, definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il riconoscimento del Consorzio, anche con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea.

Voti e correttivi

Art.12 - Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e/o certificato IGP, eventualmente determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e/o certificata dall’organismo di controllo per la medesima categoria nell’anno solare precedente.

Alla categoria delle imprese di lavorazione è riservata una percentuale di rappresentanza negli organi pari ad almeno il 66% mentre alla categoria dei porzionatori e confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza non superiore al 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesime categorie. In difetto, le percentuali di rappresentanza sono ridotte di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati, della stessa categoria, non aderenti al Consorzio.

Vengono definiti, tramite regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, la ripartizione della percentuale di rappresentanza tra le diverse categorie presenti nel Consorzio, nonché il numero e l’ampiezza delle classi di cui al comma 1 del presente articolo, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività e rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo della IGP definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Assemblea dei consorziati

Art.13 - L’Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i consorziati, singoli e collettivi, e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale.

L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo reputi opportuno o necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 dei consorziati con l’indicazione degli argomenti da esaminare.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data prescelta per la riunione, indicando il luogo in cui la stessa si terrà e gli argomenti all’ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 2 (due) giorni prima della data prescelta, mediante telegramma, fax, posta elettronica.

Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano, salvo che l’Assemblea non disponga diversamente. In ogni caso, la votazione tiene conto del numero di voti attribuiti a ciascun consorziato.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di carica. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori scelti anche tra i consorziati. In sessione straordinaria le funzioni di segretario dell’Assemblea dovranno essere svolte da notaio.

I consorziati che non intervengono con i diretti rappresentanti di cui all’art.6, o con un incaricato all’uopo designato per iscritto, possono delegare, sempre per iscritto, altri consorziati.

Di ogni riunione dell’Assemblea va redatto, a cura del segretario all’uopo designato, un verbale, che viene sottoscritto dall’estensore e dal Presidente.

Art.14 - L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo dell’esercizio;
  2. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto;
  3. nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente;
  4. determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio, con o senza predeterminazione di limiti o criteri;
  5. delibera la scelta dell’organismo di controllo;
  6. delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all’ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Art.15 - Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la modifica del Disciplinare, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate le delibere riguardanti le modifiche allo statuto e quelle al Disciplinare di Produzione dovranno essere poi sottoposte, per l’approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre rientra tra i poteri dell’Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione

Art.16 - Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 2 (due) a un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea fra i consorziati.

A tutte le categorie aderenti al Consorzio e assoggettate alle attività dell’organismo di controllo verrà assicurata la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, stabilita con il regolamento consortile di cui all’art.11 conformemente ai requisiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata o tramite fax inviati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione ed eccezionalmente, in caso di urgenza, a mezzo fax o via posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima.

Per la validità delle adunanze deve essere presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono alla sua cooptazione, facendo ratificare tale nomina alla prima Assemblea. Il membro cooptato scade insieme agli altri membri del Consiglio. Si procede alla sostituzione dei membri del CDA ai sensi ex art. 2386 c.c.

Di ogni riunione va redatto il verbale, a cura del Presidente.

Art.17 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri e compiti inerenti la gestione e amministrazione del Consorzio, con esclusione soltanto dei compiti o poteri espressamente attribuiti all’Assemblea dei consorziati.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

  1. convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie dei consorziati;
  2. nominare, al proprio interno, il Presidente e un Vicepresidente;
  3. deliberare su tutte le questioni di carattere generale, seguendo le direttive di massima indicate dall’Assemblea dei consorziati;
  4. adottare i regolamenti e le direttive operative e di funzionamento;
  5. predisporre il conto consuntivo di esercizio da presentare all’Assemblea dei consorziati;
  6. deliberare l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei consorziati;
  7. determinare la quota di ammissione a carico dei nuovi consorziati, i contributi annuali per le spese di gestione con riferimento a quanto stabilito dall’art.10, nonché l’eventuale contributo per la marchiatura del prodotto e eventuali altri contributi straordinari, che in caso di riconoscimento del Consorzio ai sensi della normativa vigente verranno previamente concordati con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  8. assumere e licenziare il personale dipendente, determinandone le mansioni e la retribuzione e procedere alla nomina del Direttore o Segretario del Consorzio;
  9. deliberare sulle azioni giudiziarie, transare e compromettere in arbitri, acquistare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni con ogni istituto o ufficio sia pubblico che privato e quant’altro ritenga necessario ed opportuno;
  10. nominare avvocati e procuratori per le azioni giudiziarie in tutte le sedi opportune e idonee per il conseguimento degli scopi sociali, attribuendo al Presidente il relativo potere di firma;
  11. compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari.

Art.18 - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, che verrà nominato al suo interno nel rispetto dei criteri di rappresentanza osservati per gli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre conferire ad uno o più dei propri membri determinati incarichi ovvero l’esecuzione di determinate delibere.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare, a mero titolo consultivo ed in casi particolari, esperti, tecnici, professionisti o rappresentanti di altri organismi esterni.

Presidente del Consorzio

Art.19 - Il Presidente del Consorzio viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del Consorzio con potere di firma di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art.20 - Spetta al Presidente:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea dei consorziati;
  2. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo;
  3. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio;
  4. adottare, nell’ambito dei suoi poteri, i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’attività consortile;
  5. rappresentare il Consorzio in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e procedere a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali che possono essere richiesti nell’interesse del Consorzio.

Collegio Sindacale

Art. 21 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea e scelti tra i soggetti iscritti al Registro di cui al decreto legislativo n. 88/1992.

Il Collegio sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice civile e dalle norme vigenti, controlla la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, vigila sull’osservanza dello statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell’esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ai componenti il Collegio sindacale ed al suo Presidente è corrisposto un compenso annuale, determinato dall’assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Libri Obbligatori

Art. 22 - Oltre a quelli previsti dalla legge, sono comunque libri obbligatori del Consorzio:

  1. il libro dei consorziati;
  2. il libro dell’Assemblea dei consorziati;
  3. il libro del Consiglio di Amministrazione;
  4. il libro del Collegio Sindacale.
Titolo V - Ripartizione dei costi tra soci e non soci del Consorzio

Art.23 - Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410, art.1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell’art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico di:

  1. tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
  2. dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all’art. 4, del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dell’art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall’organismo di controllo privato o dall’autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idoneo ad essere certificata a IGP.

Sono poste a carico delle categorie individuate all’art. 4, del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all’art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’art. 14, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Titolo VI - Regolamenti e controversie

Regolamenti

Art.24 - Tutti i regolamenti devono essere approvati in sede ministeriale ai fini del riconoscimento per le attività di cui all’art.14 della legge 526/1999 e relativi decreti attuativi.

Controversie

Art.25 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra questi e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Cremona.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura.

Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione.

Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

E’ sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo VII - Fondo consortile, esercizio e conto consuntivo

Fondo Consortile

Art. 26 - Il fondo è costituito al netto dei costi di gestione.

  1. dalla quota di ammissione;
  2. dai contributi corrisposti, a tale titolo, dai consorziati, in base ai criteri stabiliti dal presente Statuto;
  3. dagli avanzi di gestione conferiti con delibera assembleare al fondo consortile;
  4. dai contributi erogati da soggetti pubblici e privati e destinati a tale titolo;
  5. dai proventi e dai beni comunque acquisiti dal Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.

Art.27 - L’esercizio consortile ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo di esercizio comprende la situazione patrimoniale e il rendiconto di gestione del Consorzio.

Esso deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e deve restare depositato presso la sede del Consorzio durante gli 8 (otto) giorni antecedenti l’Assemblea.

Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Art.28 - Il Consorzio si scioglie:

  1. per il decorso del termine;
  2. per l’impossibilità di conseguire lo scopo consortile;
  3. per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei consorziati;
  4. per le altre cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i consorziati.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio di liquidazione.

Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato. La quota del consorziato insolvente, salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti, graverà in parti uguali, sugli altri consorziati.

Titolo IX - Marchio consortile

Art.29 – Il marchio del Consorzio viene registrato come marchio collettivo all’ufficio marchi e brevetti. Tale marchio viene concesso in uso a tutti i soci del Consorzio.

Il marchio del Consorzio è costituito da un ovale con sfondo rosso al cui interno viene rappresentato il torrazzo di Cremona stilizzato e la scritta Salame Cremona. Esternamente all’ovale è riportata la dicitura ‘Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP’.

Titolo X - Disposizioni finali

Art.30 – Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del codice civile in materia.

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